Art. 23.
(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione).

      1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».
      2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.